Statuto

Art. 1

  • Si è costituita l’Associazione Logopedisti Siciliani denominata  A.L.S. con un proprio simbolo dal 29 (ventinove) settembre 1989 (millenovecentottantanove) in qualità di Associazione federata alla F.L.I. (Federazione Logopedisti Italiani).
  • L’Associazione riconosce come definizione di Logopedia e Logopedista le seguenti:
  1. si definisce Logopedia la disciplina sanitaria finalizzata all’intervento preventivo, abilitativo e riabilitativo dei pazienti con disturbi del linguaggio e della comunicazione qualunque ne sia la causa etiopatogenetica (organica e/o funzionale, centrale o periferica) e nelle varie fasce di età evolutiva, adulta, geriatrica;
  2. si definisce Logopedista colui che assume la responsabilità della prevenzione, della valutazione, del trattamento e dello studio scientifico dei disturbi della comunicazione umana che in questo contesto comprende tutte le funzioni associate alla comprensione e all’espressione del linguaggio orale e scritto ed anche tutte le forme di comunicazione non verbale.

Il Logopedista:

  1. sceglie in modo autonomo i mezzi e i tempi necessari alla promozione del processo comunicativo;
  2. effettua con propria responsabilità attività preventiva, abilitativa e riabilitativa dei disturbi della comunicazione di qualsiasi origine, sia essa organica o funzionale, centrale che periferica, favorendo la realizzazione umana verbale ed alternativa onde perseguire l’autonomia e l’integrazione sociale;
  3. effettua la valutazione funzionale sul paziente mediante specifiche ed appropriate metodologie;
  4. imposta il piano del trattamento, ne cura l’attuazione e ne verifica i risultati;
  5. svolge attività di counseling nei confronti del paziente e del suo ambiente socio-familiare;
  6. svolge attività promozionale ed educativa nei confronti della persona assistita, dei suoi familiari e della collettività.

L’ Associazione:

  1. non ha scopi di lucro;
  2. si vieta nelle proprie Assemblee ogni discussione politica, sindacale, filosofica e religiosa;
  3. non può aderire ad alcuna organizzazione politica, sindacale, filosofica, religiosa.

 

SEDE

Art. 2

L’ A.L.S. ha una sede legale, che coincide con il domicilio del Presidente in carica, ed una sede organizzativa.

REQUISITI E DOVERI

Art. 3

Possono essere iscritti all’Associazione:

  1. in qualità di Soci Ordinari:
    1) i diplomati di Corsi Universitari almeno triennali abilitanti all’attività professionale nell’ambito esclusivo della Logopedia;
    2) i diplomati di Scuole Triennali autorizzate con Delibera Regionale istituite presso Presidi del Sistema Sanitario Nazionale, abilitanti all’attività professionale nell’ambito esclusivo della Logopedia;
    3) i diplomati di Scuole Triennali autorizzate con Delibera Regionale abilitanti all’attività professionale nell’ambito esclusivo della Logopedia;
    4) i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale inseriti nei Ruoli Normativi Regionali con la qualifica di Logopedisti;
    5) i dipendenti in ruolo come Logopedisti degli Enti Locali (quali ad esempio Province, Comuni, Comunità montane);
    6) i cittadini in possesso del Diploma equipollente in base alle vigenti norme della Comunità Europea;
  2. in qualità di Soci Sostenitori, soci ordinari che contribuiscono economicamente, oltre alla quota, al fondo patrimoniale della Federazione;
  3. in qualità di Soci Simpatizzanti Allievi, gli iscritti alle Scuole di cui al comma  a).
  • Possono, inoltre, essere iscritti all’Associazione, in qualità di Soci Onorari, coloro che, indipendentemente dal possesso degli specifici requisiti professionali e statutari, abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione o degli scopi da essa perseguiti.

 

Art. 4

  1. Ogni nuova domanda di adesione all’ A.L.S. dovrà essere vagliata dalla Segreteria Responsabile Regionale.
  2. L’ A.L.S. può organizzarsi con rappresentanti provinciali, in previsione della costituzione dell’Ordine Professionale.
  3. L’ A.L.S. non può svolgere attività strutturata al di fuori del proprio territorio e/o interregionale e comunque non laddove esista un’Associazione Regionale già federata F.L.I.
  4. L’ A.L.S. come tutte le Associazioni federate F.L.I. è autonoma nei limiti del presente Statuto e Regolamento di Statuto.

 

SCOPI

Art. 5


L’ A.L.S. opera nel territorio della Regione Sicilia e in questo ambito si impegna a:

  1. rappresentare la categoria dei Logopedisti;
  2. tutelare gli interessi professionali, morali ed economici della categoria, in armonia con le linee decise a livello federativo;
  3. sollecitare l’istituzione di idonei processi formativi per i Logopedisti (quali ad esempio l’istituzione del Corso di Laurea, dottorato di ricerca, etc.);
  4. favorire la regolamentazione giuridica della professione quale ad esempio la creazione di un Albo e di un Ordine Professionale della categoria;
  5. coordinare e promuovere, sia a livello regionale, sia federativo, incontri, conferenze, riunioni di studio, corsi di aggiornamento, comunicazioni varie atte a promuovere la formazione permanente e la ricerca scientifica attinente la professione;
  6. attuare le deliberazioni del Comitato Permanente dei Logopedisti Europei (C.P.L.O.L.);
  7. diffondere e sostenere ad ogni livello e nelle opportune sedi amministrative e legislative le iniziative ritenute positive per il settore della Logopedia;
  8. promuovere il recepimento delle disposizioni internazionali relative alla professione di Logopedista;
  9. sostenere ed applicare le decisioni della Federazione.

 

Art. 6

L’ A.L.S., conseguentemente alla propria adesione alla F.L.I., si impegna:

  1. a rispettare lo Statuto F.L.I. e il relativo Regolamento di Statuto, uniformando il proprio Statuto;
  2. a pagare le quote federali;
  3. a partecipare ai lavori e alle riunioni della Federazione.

 

Art. 7

  • La condizione di socio A.L.S. si perde:
  1. per dimissioni rassegnate dal socio;
  2. per morosità;
  3. per esclusione, in caso di comportamento contrario agli scopi e allo spirito dell’Associazione o comunque dell’etica professionale.
  • Un socio escluso o dimissionario non può partecipare ad alcuna riunione o attività dell’Associazione ma può venire reintegrato.

 

ORGANI

Art. 8
Sono organi dell’Associazione i seguenti:

  • l’ Assemblea;
  • la Segreteria Responsabile Regionale;
  • il Direttivo Regionale;
  • il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 9

  1. Il mandato degli Organi dell’Associazione è biennale ed è compreso tra la conclusione dell’Assemblea Generale precedente e la chiusura dell’Assemblea Generale seguente.
  2. I rappresentanti eletti o nominati nel corso del mandato decadono dalla carica con identica modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
    Nei casi in cui un membro degli organi dell’Associazione perda la qualità di associato ai sensi dell’art. 7 dello Statuto e in qualsiasi altro caso di impedimento permanente la S.R. provvede a nominare un supplente.

 

ASSEMBLEA

Art. 10

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Si riunisce almeno una volta ogni due anni, su convocazione della S.R.R. e quando vi sia la richiesta scritta rivolta al Presidente, con l’indicazione delle questioni da apporre all’ O.d.g., da almeno un quinto dei soci ordinari.
  2. Possono partecipare all’Assemblea solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno amministrativo in corso.

 

Art. 11

  1. Sono compiti dell’Assemblea:
  • discutere, approvare o meno la relazione sull’attività della S.R.R.;
  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • eleggere la Segreteria Responsabile Regionale, il Direttivo Regionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • stabilire gli indirizzi programmatici dell’Associazione per il biennio successivo;
  • decidere data e luogo dell’Assemblea successiva;
  • deliberare su ogni altra questione riguardante la vita dell’Associazione.

 

Art. 12

  1. Sono compiti esclusivamente dell’Assemblea Straordinaria:
  • modificare lo Statuto;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione ed impartire direttive per la devoluzione dei beni.

 

DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13

  1. La Segreteria Responsabile Regionale è composta tra un numero di componenti eletti tra i Soci Ordinari per alzata di mano dall’Assemblea Ordinaria, che restano in carica 2 (due) anni con possibilità di riconferma.
    La S.R.R. elegge al proprio interno a maggioranza dei propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
  2. L’elezione della Segreteria Responsabile Regionale deve coincidere temporalmente con il rinnovo della Segreteria Nazionale della Federazione.

 

Art. 14

Il Direttivo Regionale ha i seguenti compiti:

  • rappresentare fattivamente i soci delle Associazioni Regionali e/o Interregionali;
  • nominare al proprio interno i Delegati che fanno parte del Direttivo Nazionale.

 

PRESIDENTE

Art. 15
Il Presidente della Segreteria Responsabile Regionale :

  • è il rappresentante legale dell’Associazione;
  • vigila sul corretto utilizzo dei fondi;
  • presiede le riunioni della S.R.R. e l’Assemblea;
  • sovraintende alle attività dell’Associazione;
  • collabora in modo particolare con il Segretario Generale.

 

Vice Presidente

Art. 16

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza assumendone i relativi compiti.

Segretario Generale

Art. 17

  • Il Segretario Generale coordina fattivamente i programmi e le attività;
  • organizza e gestisce la segreteria dell’Associazione.

 

Tesoriere

Art. 18


Il Tesoriere:

  • si occupa di tutte le operazioni finanziarie e a firma disgiunta con il Presidente effettua le operazioni bancarie;
  • è responsabile delle quote versate dai soci e della tenuta dei libri contabili;
  • attende alla conservazione del patrimonio sociale;
  • dà consigli ed esprime pareri riguardo la gestione economica dell’Associazione.

 

Collegio dei Probiviri

Art. 19

 
Il Collegio dei Probiviri:

  • elegge al proprio interno un Presidente;
  • derime amichevolmente le controversie tra gli associati e fra questi e l’Associazione;
  • decide sull’interpretazione dello Statuto e del Regolamento di Statuto.

 

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 20


Il Collegio dei Revisori dei Conti:

  • elegge al proprio interno un Presidente;
  • controlla la gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile.

 

Art. 21


A tutti gli organi dell’Associazione spettano le mansioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Statuto.

RISORSE GESTIONALI

Art. 22

  • Le risorse dell’Associazione sono costituite da:
  1. le quote associative dei Soci Ordinari, dei Soci Sostenitori e dei Soci Simpatizzanti Allievi;
  2. donazioni e sovvenzioni;
  3. gli interessi del deposito bancario;
  4. gli introiti delle manifestazioni e convegni organizzati.
  • L’Associazione può utilizzare le proprie risorse e i propri beni acquistando, vendendo, prestando, alienando, al fine di raggiungere gli scopi associativi, nei limiti previsti dalla legge.
  • Il fondo patrimoniale dell’Associazione viene amministrato dalla S.R.R. e gestito dal Tesoriere, sotto responsabilità del Presidente.
  • L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo diverse disposizioni legislative.
  • La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

 

Art. 23


Il Bilancio consuntivo è  sottoposto ad approvazione:

  • della Segreteria Responsabile Regionale annualmente con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea Generale seguente;
  • da ogni Assemblea Generale.

 

MODIFICHE DI STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 24

  1. L’ attuale Statuto viene modificato dall’Assemblea Generale su proposta della Segreteria Responsabile Regionale comunicando anticipatamente agli Associati almeno 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea Generale e in Assemblea Straordinaria in conformità all’articolo 12.
  2. Per la regolarità della convocazione dell’assemblea deve aversi riguardo alla data e al numero di protocollo indicati dalla S.R.R. nell’avviso di convocazione.

 

Art. 25

  1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo dall’Assemblea Generale convocata su richiesta del Presidente.
  2. L’Assemblea delibera lo scioglimento solo in presenza dei 2/3 dei soci in pari con la quota in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
  3. Non è ammessa, in tale assemblea, delega di voto, e la decisione è deliberata a maggioranza dei 2/3.
  4. L’Assemblea che pronuncia lo scioglimento nomina una Commissione di Liquidazione che si occupi di eseguire le decisioni dell’Assemblea e di cui fanno parte di diritto: il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.
  5. Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altro Ente avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Associazione, salvo diversa disposizione legislativa.

 

Art. 26


Per quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Regolamento di Statuto regionale e le norme di Statuto e Regolamento di Statuto della F.L.I. nonchè le norme del Codice Civile.