Art. 1
- Si è costituita l’Associazione Logopedisti Siciliani denominata A.L.S. con un proprio simbolo dal 29 (ventinove) settembre 1989 (millenovecentottantanove) in qualità di Associazione federata alla F.L.I. (Federazione Logopedisti Italiani).
- L’Associazione riconosce come definizione di Logopedia e Logopedista le seguenti:
- si definisce Logopedia la disciplina sanitaria finalizzata all’intervento preventivo, abilitativo e riabilitativo dei pazienti con disturbi del linguaggio e della comunicazione qualunque ne sia la causa etiopatogenetica (organica e/o funzionale, centrale o periferica) e nelle varie fasce di età evolutiva, adulta, geriatrica;
- si definisce Logopedista colui che assume la responsabilità della prevenzione, della valutazione, del trattamento e dello studio scientifico dei disturbi della comunicazione umana che in questo contesto comprende tutte le funzioni associate alla comprensione e all’espressione del linguaggio orale e scritto ed anche tutte le forme di comunicazione non verbale.
Il Logopedista:
- sceglie in modo autonomo i mezzi e i tempi necessari alla promozione del processo comunicativo;
- effettua con propria responsabilità attività preventiva, abilitativa e riabilitativa dei disturbi della comunicazione di qualsiasi origine, sia essa organica o funzionale, centrale che periferica, favorendo la realizzazione umana verbale ed alternativa onde perseguire l’autonomia e l’integrazione sociale;
- effettua la valutazione funzionale sul paziente mediante specifiche ed appropriate metodologie;
- imposta il piano del trattamento, ne cura l’attuazione e ne verifica i risultati;
- svolge attività di counseling nei confronti del paziente e del suo ambiente socio-familiare;
- svolge attività promozionale ed educativa nei confronti della persona assistita, dei suoi familiari e della collettività.
L’ Associazione:
- non ha scopi di lucro;
- si vieta nelle proprie Assemblee ogni discussione politica, sindacale, filosofica e religiosa;
- non può aderire ad alcuna organizzazione politica, sindacale, filosofica, religiosa.
SEDE
Art. 2
L’ A.L.S. ha una sede legale, che coincide con il domicilio del Presidente in carica, ed una sede organizzativa.
REQUISITI E DOVERI
Art. 3
Possono essere iscritti all’Associazione:
- in qualità di Soci Ordinari:
1) i diplomati di Corsi Universitari almeno triennali abilitanti all’attività professionale nell’ambito esclusivo della Logopedia;
2) i diplomati di Scuole Triennali autorizzate con Delibera Regionale istituite presso Presidi del Sistema Sanitario Nazionale, abilitanti all’attività professionale nell’ambito esclusivo della Logopedia;
3) i diplomati di Scuole Triennali autorizzate con Delibera Regionale abilitanti all’attività professionale nell’ambito esclusivo della Logopedia;
4) i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale inseriti nei Ruoli Normativi Regionali con la qualifica di Logopedisti;
5) i dipendenti in ruolo come Logopedisti degli Enti Locali (quali ad esempio Province, Comuni, Comunità montane);
6) i cittadini in possesso del Diploma equipollente in base alle vigenti norme della Comunità Europea; - in qualità di Soci Sostenitori, soci ordinari che contribuiscono economicamente, oltre alla quota, al fondo patrimoniale della Federazione;
- in qualità di Soci Simpatizzanti Allievi, gli iscritti alle Scuole di cui al comma a).
- Possono, inoltre, essere iscritti all’Associazione, in qualità di Soci Onorari, coloro che, indipendentemente dal possesso degli specifici requisiti professionali e statutari, abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione o degli scopi da essa perseguiti.
Art. 4
- Ogni nuova domanda di adesione all’ A.L.S. dovrà essere vagliata dalla Segreteria Responsabile Regionale.
- L’ A.L.S. può organizzarsi con rappresentanti provinciali, in previsione della costituzione dell’Ordine Professionale.
- L’ A.L.S. non può svolgere attività strutturata al di fuori del proprio territorio e/o interregionale e comunque non laddove esista un’Associazione Regionale già federata F.L.I.
- L’ A.L.S. come tutte le Associazioni federate F.L.I. è autonoma nei limiti del presente Statuto e Regolamento di Statuto.
SCOPI
Art. 5
L’ A.L.S. opera nel territorio della Regione Sicilia e in questo ambito si impegna a:
- rappresentare la categoria dei Logopedisti;
- tutelare gli interessi professionali, morali ed economici della categoria, in armonia con le linee decise a livello federativo;
- sollecitare l’istituzione di idonei processi formativi per i Logopedisti (quali ad esempio l’istituzione del Corso di Laurea, dottorato di ricerca, etc.);
- favorire la regolamentazione giuridica della professione quale ad esempio la creazione di un Albo e di un Ordine Professionale della categoria;
- coordinare e promuovere, sia a livello regionale, sia federativo, incontri, conferenze, riunioni di studio, corsi di aggiornamento, comunicazioni varie atte a promuovere la formazione permanente e la ricerca scientifica attinente la professione;
- attuare le deliberazioni del Comitato Permanente dei Logopedisti Europei (C.P.L.O.L.);
- diffondere e sostenere ad ogni livello e nelle opportune sedi amministrative e legislative le iniziative ritenute positive per il settore della Logopedia;
- promuovere il recepimento delle disposizioni internazionali relative alla professione di Logopedista;
- sostenere ed applicare le decisioni della Federazione.
Art. 6
L’ A.L.S., conseguentemente alla propria adesione alla F.L.I., si impegna:
- a rispettare lo Statuto F.L.I. e il relativo Regolamento di Statuto, uniformando il proprio Statuto;
- a pagare le quote federali;
- a partecipare ai lavori e alle riunioni della Federazione.
Art. 7
- La condizione di socio A.L.S. si perde:
- per dimissioni rassegnate dal socio;
- per morosità;
- per esclusione, in caso di comportamento contrario agli scopi e allo spirito dell’Associazione o comunque dell’etica professionale.
- Un socio escluso o dimissionario non può partecipare ad alcuna riunione o attività dell’Associazione ma può venire reintegrato.
ORGANI
Art. 8
Sono organi dell’Associazione i seguenti:
- l’ Assemblea;
- la Segreteria Responsabile Regionale;
- il Direttivo Regionale;
- il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9
- Il mandato degli Organi dell’Associazione è biennale ed è compreso tra la conclusione dell’Assemblea Generale precedente e la chiusura dell’Assemblea Generale seguente.
- I rappresentanti eletti o nominati nel corso del mandato decadono dalla carica con identica modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Nei casi in cui un membro degli organi dell’Associazione perda la qualità di associato ai sensi dell’art. 7 dello Statuto e in qualsiasi altro caso di impedimento permanente la S.R. provvede a nominare un supplente.
ASSEMBLEA
Art. 10
- L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Si riunisce almeno una volta ogni due anni, su convocazione della S.R.R. e quando vi sia la richiesta scritta rivolta al Presidente, con l’indicazione delle questioni da apporre all’ O.d.g., da almeno un quinto dei soci ordinari.
- Possono partecipare all’Assemblea solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno amministrativo in corso.
Art. 11
- Sono compiti dell’Assemblea:
- discutere, approvare o meno la relazione sull’attività della S.R.R.;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- eleggere la Segreteria Responsabile Regionale, il Direttivo Regionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire gli indirizzi programmatici dell’Associazione per il biennio successivo;
- decidere data e luogo dell’Assemblea successiva;
- deliberare su ogni altra questione riguardante la vita dell’Associazione.
Art. 12
- Sono compiti esclusivamente dell’Assemblea Straordinaria:
- modificare lo Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione ed impartire direttive per la devoluzione dei beni.
DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13
- La Segreteria Responsabile Regionale è composta tra un numero di componenti eletti tra i Soci Ordinari per alzata di mano dall’Assemblea Ordinaria, che restano in carica 2 (due) anni con possibilità di riconferma.
La S.R.R. elegge al proprio interno a maggioranza dei propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. - L’elezione della Segreteria Responsabile Regionale deve coincidere temporalmente con il rinnovo della Segreteria Nazionale della Federazione.
Art. 14
Il Direttivo Regionale ha i seguenti compiti:
- rappresentare fattivamente i soci delle Associazioni Regionali e/o Interregionali;
- nominare al proprio interno i Delegati che fanno parte del Direttivo Nazionale.
PRESIDENTE
Art. 15
Il Presidente della Segreteria Responsabile Regionale :
- è il rappresentante legale dell’Associazione;
- vigila sul corretto utilizzo dei fondi;
- presiede le riunioni della S.R.R. e l’Assemblea;
- sovraintende alle attività dell’Associazione;
- collabora in modo particolare con il Segretario Generale.
Vice Presidente
Art. 16
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza assumendone i relativi compiti.
Segretario Generale
Art. 17
- Il Segretario Generale coordina fattivamente i programmi e le attività;
- organizza e gestisce la segreteria dell’Associazione.
Tesoriere
Art. 18
Il Tesoriere:
- si occupa di tutte le operazioni finanziarie e a firma disgiunta con il Presidente effettua le operazioni bancarie;
- è responsabile delle quote versate dai soci e della tenuta dei libri contabili;
- attende alla conservazione del patrimonio sociale;
- dà consigli ed esprime pareri riguardo la gestione economica dell’Associazione.
Collegio dei Probiviri
Art. 19
Il Collegio dei Probiviri:
- elegge al proprio interno un Presidente;
- derime amichevolmente le controversie tra gli associati e fra questi e l’Associazione;
- decide sull’interpretazione dello Statuto e del Regolamento di Statuto.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- elegge al proprio interno un Presidente;
- controlla la gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 21
A tutti gli organi dell’Associazione spettano le mansioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Statuto.
RISORSE GESTIONALI
Art. 22
- Le risorse dell’Associazione sono costituite da:
- le quote associative dei Soci Ordinari, dei Soci Sostenitori e dei Soci Simpatizzanti Allievi;
- donazioni e sovvenzioni;
- gli interessi del deposito bancario;
- gli introiti delle manifestazioni e convegni organizzati.
- L’Associazione può utilizzare le proprie risorse e i propri beni acquistando, vendendo, prestando, alienando, al fine di raggiungere gli scopi associativi, nei limiti previsti dalla legge.
- Il fondo patrimoniale dell’Associazione viene amministrato dalla S.R.R. e gestito dal Tesoriere, sotto responsabilità del Presidente.
- L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo diverse disposizioni legislative.
- La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.
Art. 23
Il Bilancio consuntivo è sottoposto ad approvazione:
- della Segreteria Responsabile Regionale annualmente con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea Generale seguente;
- da ogni Assemblea Generale.
MODIFICHE DI STATUTO E SCIOGLIMENTO
Art. 24
- L’ attuale Statuto viene modificato dall’Assemblea Generale su proposta della Segreteria Responsabile Regionale comunicando anticipatamente agli Associati almeno 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea Generale e in Assemblea Straordinaria in conformità all’articolo 12.
- Per la regolarità della convocazione dell’assemblea deve aversi riguardo alla data e al numero di protocollo indicati dalla S.R.R. nell’avviso di convocazione.
Art. 25
- Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo dall’Assemblea Generale convocata su richiesta del Presidente.
- L’Assemblea delibera lo scioglimento solo in presenza dei 2/3 dei soci in pari con la quota in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
- Non è ammessa, in tale assemblea, delega di voto, e la decisione è deliberata a maggioranza dei 2/3.
- L’Assemblea che pronuncia lo scioglimento nomina una Commissione di Liquidazione che si occupi di eseguire le decisioni dell’Assemblea e di cui fanno parte di diritto: il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.
- Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altro Ente avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Associazione, salvo diversa disposizione legislativa.
Art. 26
Per quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Regolamento di Statuto regionale e le norme di Statuto e Regolamento di Statuto della F.L.I. nonchè le norme del Codice Civile.


